Come si scrive un decreto: di muri di testo e scatole cinesi

01/11/2020
Redazione ReQuBo

 

"Ignorantia iuris non excusat", l'ignoranza delle leggi non ne giustifica l'inottemperanza.

Ma davvero l'accessibilità ad un testo di legge e l'alfabetizzazione del cittadino sono sufficienti a sanare l'ignoranza?

Ho ricevuto l'incarico di curare i testi e gli articoli da pubblicare sul sito web di ReQuBo. Mi avvicinavo da quasi completa profana all'argomento, perciò mi sono lanciata con entusiasmo nel lavoro, alla ricerca della documentazione riguardante la normativa dell'Ecobonus ed attenendomi strettamente alle fonti ufficiali, in modo da raggiungere la dovuta consapevolezza al riguardo e non scopiazzare qua e là.

Il testo della cosidetta Legge Rilancio si presenta come un ottimo punto di partenza, dato che contiene i tre articoli che menzionano il Superbonus.

Legge 17 Luglio 2020, n. 77 art.119 , conversione del decreto legge 19 Maggio 2020, n.34., misure urgenti adottate per la gestione della crisi attivata dall'emergenza COVID-19.

  «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). -  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate  e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020  fino al 31 dicembre 2021, [...]

Allora non è qui che trovo a cosa si applica il 110%. Bene andiamo al D.l.63/2013 art. 14.

al comma 1, “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 48 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65% (…)”

Ho capito bene? Le detrazioni sono contenute in un'altra legge e non nel D.l. 63/13. Ho capito parzialmente bene, mi dice il commercialista, solo che ci sono altri 7 commi del D.l. 63 a cui applicare il 110% e ognuno di essi rimanda a sua volta ad altre norme, decreti, regolamenti.

Okay, io vado avanti solo sul primo comma, per il momento. 

Legge 13 Dicembre 2010, n. 220 (art.1, comma 48) ed eventuali modificazioni che saranno applicate in futuro.

Art.1

          (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

comma 48. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  da  344  a  347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura  ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31  dicembre  2011. [...]  Si  applicano,  per  quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  24,  della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Non ci posso credere! Ancora nessuna descrizione della detrazione. Solo la citazione di tre articoli e relativi sei commi da consultare nella speranza di trovare qualcosa.

Il sistema di scatole cinesi si trasforma in una riproduzione esponenziale di collegamenti a testi precedenti e nessuna informazione effettiva. Ed ero solo al primo comma!

È problematico tenere traccia dei diversi articoli, commi e note per ciascun articolo e ciascun comma. Si perde facilmente il segno, spesso si rischia di scivolare da un comma ad un altro senza nemmeno rendersene conto.

Che fatica voler rispettare la vecchia massima di diritto latino, il dovere del cittadino di conoscere le leggi del proprio paese e di conseguenza rispettarle.

Come non pensare all'Azzeccagarbugli manzoniano?

Forza e coraggio! Andiamo all'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (L 296/2006), forte di qualche centinaio di commi (in alternativa, per chi volesse evitarsi un bernoccolo considerevole per aver sbattuto la testa contro un muro di testo considerevole, saltiamo alle conclusioni qualche decina di righe più sotto).

Legge 27 dicembre 2006, n.296 (art. 1,  commi  da  344  a  347)

     Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2007

Articolo 1 - Legge finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347

344.Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 (come 2007!? Mi spiegano poi che ci sono altre leggi che hanno di volta in volta affermato che il termine di cui alla legge tal dei tali era prorogato alla tal altra data), relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.(*) 

345. le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. (*)

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. (*)

347.Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. (*)

(*)Vedasi a riguardo il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Ai sensi dell'art. 1, comma 286, L. 24 dicembre 2007, n. 244 

Altre tre norme da cercare, leggere e mettere in riferimento a quelle già trovate! Parto dalla...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, comma 24 e comma 286)

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini  dell'applicazione  del  comma  344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i  valori  di trasmittanza termica ai fini  dell'applicazione  del  comma  345  del medesimo articolo 1 sono definiti  con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può' essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile  del  contribuente,  operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari,  e  al comma 346 del medesimo articolo 1, non e' richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

286.Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  si  applicano,  nella  misura  e  alle condizioni previste, anche alle spese relative alla  sostituzione  di impianti di climatizzazione invernale con pompe  di  calore  ad  alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

D.l. del 29 novembre 2008, n.185 (art. 29, comma 6) successivamente modificato e convertito in Legge 28 gennaio 2009, n.2.

All'articolo 29:

   al comma 1:  al primo periodo, le parole: "del decreto-legge n. 138 del  2002,"sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 8 luglio 2002,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n. 178,";

   al secondo periodo, le parole: "e alle detrazioni  per  interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo  1, commi da 344 a 347, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,"  sono soppresse e le parole:  "2  e  3"  sono  sostituite  dalla  seguente:

"seguenti";

   al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per  il  credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge  27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni,  gli  stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di  euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i  diritti  quesiti,  nonché'  l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di  imposta  suddetto e' regolata come segue:";

   al comma 3, lettera b), le parole: "nei  successivi  trenta"  sono sostituite dalle seguenti: "nei successivi novanta", le  parole:  "il nulla-osta di cui alla lettera a)" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"l'eventuale diniego, in ragione  della  capienza.  In  mancanza  del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi  novanta  giorni  dalla data   di   comunicazione    della    certificazione    dell'avvenuta prenotazione";

   al comma 5, le parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

   i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

   "6. Per le spese sostenute  nei  periodi  d'imposta  successivi  a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati  alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  fermi  restando  i  requisiti  e  le  altre condizioni previsti dalle relative  disposizioni  normative,  inviano all'Agenzia delle  entrate  apposita  comunicazione,  nei  termini  e secondo  le  modalità'  previsti  con  provvedimento  del   Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con  il  medesimo  provvedimento  può'  essere   stabilito   che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive modificazioni,[...]

 

Va be', adesso inizia un rimpiattino dall'una all'altra e questo è un lavoro senza fine.

Informandomi ulteriormente e chiedendo a chi ne sa più di me come da prassi quando l'esplorazione in autonomia fallisce, mi viene detto che sono partita da un presuposto sbagliato fin dall'inizio. Come?!

Già. Proprio l'articolo 119 del Decreto rilancio da cui sono partita al comma 16 "al fine di semplificare le norme in materia di interventi di efficienza energetica" ha apportato modifiche all'articolo 14 del D.l. 63/2013, il secondo testo cui ho fatto riferimento, e ha soppresso i periodi 2, 3, e 4 del co. 1 ed inserito il co.2.1.

Inoltre, siccome questa modifica è avvenuta da poco, la norma non può essere ancora letta nel testo aggiornato e neanche sulle pubblicazioni a pagamento che usano gli studi professionali!

Mi mostrano il testo che usano loro con le correzioni scritte a matita e mi fanno notare che la legge è sì luglio, ma le modifiche sono segnate in modo da valere dal 1° gennaio 2020, il co. 2.1 inserito è messo fra il comma 2 e il comma 2-bis, inoltre tratta della detrazione regolata nel comma 347 del la L. 296/06 a cui rinviava la legge 220/10 e quindi i commi modificati del D.l 63 vanno letti coordinandoli con il co. 347.

Quindi dovrei ricominciare da capo? Non ce la posso fare in tempi utili, anche perchè ero solo al primo comma di una misura che nello stesso articolo contiene 24 commi, e poi c'è l'art.121 con altri 8 commi. E se nel mentre la misura venisse ulteriormente modificata?

A questo punto mi chiedo solo quanto spendiamo per avere funzionari che devono rendere applicabili le norme e di conseguenza mettere in collegamento tutti questi rimandi.

Quanto dovrebbe farsi pagare un tecnico che opera conoscendo normative bizantine e illegibili? Non sarebbe più facile scrivere una legge, che so, “Detrazioni fiscali per interventi sugli immobili”, dividerla in capi dedicati ai vari settori (gli articoli sul risparmio energetico, quelli sugli interventi sismici, quelli sul fotovoltaico, etc.), per ogni articolo inserire la percentuale di detrazione e il limite ed allegare le schede tecniche? Quando poi si cambia la legge si va a modificare l'articolo interessato e si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale la nuova norma valida da 15 giorni dopo la pubblicazione. No?

Fatto sta che non ce l'ho fatta a imparare dalle leggi e dovrò accettare quello che trovo in articoli di giornali, circolari riepilogative e i soliti interventi su Internet.

 

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