Un’ulteriore “finestra” per il completamento dei lavori

 

Per questa nuova figura soggettiva (l’unico “pluriproprietario”) è poi previsto un ulteriore vantaggio, comune anche ai condomìni. Si prevede, infatti, che questi soggetti, qualora al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per IACP e simili) abbiano completato almeno il 60% dei lavori – a prescindere (pare di capire) dall’importo della spesa sostenuta – possano beneficiare del Superbonus 110% anche relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per IACP e simili). Si apre, pertanto, un’ulteriore “finestra” semestrale per il solo completamento dei lavori già iniziati e in buona parte realizzati. 

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